È entrata in vigore la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione con modifiche del decreto “Sostegni-bis” (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73). Tale legge ha introdotto novità importanti in ambito bancario. Le principali da segnalare sono:
– Rimborso anticipato del credito immobiliare ai consumatori
Allo scopo di fronteggiare gli effetti economici causati dall’emergenza sanitaria e rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, è stato attribuito ai consumatori il diritto di rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore, beneficiando però di una riduzione del costo del credito pari all’ammontare degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto (art. 120-quaterdecies.1, Testo unico bancario). La norma viene applicata a tutti i contratti di credito “con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato”. Secondo tale disciplina, perciò, l’art. 120 esclude:
1. contratti di credito in cui il finanziatore conceda una somma di denaro o eroghi credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto reale;
2. contratti di credito in cui il finanziatore non chieda il rimborso fino al verificarsi di uno o più eventi specifici afferenti la vita del consumatore, salvo il caso di violazione da parte del consumatore dei propri obblighi contrattuali;
3. contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, conceda ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in genere;
4. contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedano il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato.
– Termini di scadenza per vaglia, cambiali e altri titoli di credito
In base a quanto disposto dalla legge di conversione, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, vengono sospesi fino al 30 settembre 2021. Si prevede inoltre che i protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 vengono cancellati d’ufficio.
– Novità in tema di banche popolari
La legge di conversione ha introdotto nel Testo unico bancario due nuovi articoli:
1) Il primo, rubricato “Morte del socio”, afferma che, in caso di morte del socio di una banca popolare, gli eredi subentrino temporaneamente nella partecipazione, maturando il diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell’insussistenza degli stessi (art. 32-bis, Testo unico bancario). In mancanza di tale richiesta di formale ammissione, ovvero fino al rigetto della stessa o all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti relativi, gli eredi potranno esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, comma 2TUB in relazione al limite massimo di detenzione complessivo dell’1% del capitale della banca. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l’insussistenza dei requisiti di ammissione, avranno in ogni caso diritto al rimborso delle azioni.
2) Il secondo introduce invece i criteri generali per la determinazione del valore delle azioni in caso di rimborso per tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto sociale (recesso, morte o esclusione del socio), salve sempre le prerogative di limitazione opponibili da Banca d’Italia (art. 32-ter, Testo unico bancario).
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