E’ ormai confermato il blocco dell’esecuzione degli sfratti per morosità fino al 30 settembre 2021.
A disporne il blocco, inizialmente previsto per il 30 giugno, era stato il comma 13 dell’articolo 13 del Milleproroghe (pubblicato in Gazzetta lo scorso 31 dicembre) il quale recita: “La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.”
Dunque, secondo tale disposizione, ancora valida nonostante il cambiamento di data, saranno posticipati i provvedimenti di rilascio degli immobili (anche ad uso non abitativo) soltanto nei casi in cui la procedura è stata avviata a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze contrattuali e quelli che conseguono all’adozione del decreto di trasferimento di immobili già pignorati che però sono ancora abitati dal debitore e dai suoi familiari.
Al riguardo, infine, l’ultimo emendamento alla normativa definitiva ha previsto una doppia proroga, introdotta tenendo conto della data del provvedimento di rilascio:
– per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio e il 30 settembre 2020 il blocco si avrà fino al 30 settembre 2021;
– per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il blocco si avrà fino al 31 dicembre 2021.
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