
Anche per l’accordo di composizione della crisi da indebitamento, riservato al debitore non fallibile, cade il divieto di soddisfazione parziale dell’Iva. La Corte costituzionale (sentenza 245/2019), ha infatti affermato l’illegittimità dell’articolo 7, comma 1, terzo periodo della legge 3/2012, relativo alle crisi da sovraindebitamento, per la parte in cui nega la possibilità di falcidiare l’Iva, mettendo in atto una disparità di trattamento con gli imprenditori e anche con i loro creditori…
A seguito della pronuncia della corte, viene assicurata ai debitori sovraindebitati la possibilità di proporre, con il piano del consumatore o con l’accordo, la falcidia dell’IVA.
In particolar modo, nella sentenza della Consulta viene sottolineata la differenza di disciplina, in relazione alla falcidiabilità dell’IVA nelle procedure concorsuali, che caratterizzava il concordato preventivo e le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
In tale materia, ha, infatti, assunto una valenza decisiva la sentenza del 7 aprile 2016, in causa C–546/14, Degano Trasporti S.a.s., della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo la quale “l’ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo […] non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio”. Tale sentenza ha costituito la ratio ispiratrice della novella apportata dalla legge n. 232 del 2016 alla disciplina del trattamento dell’IVA nel concordato preventivo, in forza della quale oggi la falcidiabilità delle pretese tributarie, anche garantite da prelazione, non vede più deroghe espresse.
Per altro verso, tale sentenza della Corte di Giustizia ha assunto rilievo fondamentale anche in relazione allo scrutinio di legittimità costituzionale in commento, perché, a posteriori, ha tolto ragionevolezza alla scelta adottata dal legislatore, con la norma censurata, di definire l’IVA intangibile all’interno delle procedure da sovraindebitamento, alternative alla liquidazione del patrimonio, previste dalla legge n. 3 del 2012.Risulta, pertanto, evidente l’ingiustificata differenza di disciplina che sino ad oggi caratterizzava il concordato preventivo e l’accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile, disparità di trattamento tale da concretare l’addotta violazione dell’art. 3 Cost., non essendovi motivi che, secondo il canore della ragionevolezza, legittimino il trattamento differenziato cui risultavano assoggettati i debitori non fallibili rispetto a quelli che possono accedere al concordato preventivo.