Accade sempre più spesso che nei periodi estivi il proprio volo aereo subisca ritardi o cancellazioni creando gravi disagi al turista viaggiatore.
Tali disagi però sono fonte di responsabilità in molteplici casi, infatti Il Regolamento (CE) n. 261 del 11 febbraio 2004 istituisce, come è noto, regole comuni fra gli Stati membri dell’Unione Europea in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato dello stesso.
Il risarcimento è dovuto nei casi:
– VOLO IN RITARDO: nel caso di ritardo superiore alle 3 ore si potrebbe avere diritto ad un risarcimento fino a 600€
– VOLO CANCELLATO: anche in questo caso si potrebbe avere diritto ad un risarcimento fino a 600€
– NEGATO IMBARCO PER OVERBOOKING
– BAGLIO SMARRITO
Il passeggero, per poter usufruire di queste tutele, deve:
– possedere un biglietto aereo
– avere una prenotazione confermata
– presentarsi all’accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea
Attenzione però, il risarcimento però non è dovuto nel caso di cancellazione ove questa avvenga nei 14 giorni precedenti al volo.
Lo Studio da anni assiste i consumatori vittime di tali disagi, fornendo una consulenza preliminare per valutare, se nel caso concreto, è possibile agire per ottenere il GIUSTO RISARCIMENTO.