Ad una vacanza rovinata non sempre si può rimediare sul momento, ma è possibile richiedere un risarcimento per il danno subito.
Le possibilità di richiedere un rimborso per la vacanza rovinata sono relative a ritardi o cancellazioni del volo, a problematiche sulla location e sui servizi non corrispondenti a quelli previsti.
Ecco allora cosa fare in caso di vacanza rovinata:
- entro 10 giorni dal rientro, nel caso di difformità o disservizi, formalizzare un reclamo con richiesta di rimborso a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all’agenzia di viaggi, al tour operator;
- conservare, in ogni caso, il catalogo, la documentazione di viaggio e la documentazione comprovante l’eventuale inadempimento del tour operator;
- raccogliere le fotografie e i numeri dei compagni di viaggio di modo da poter documentare la richiesta
Viene quindi riconosciuto un vero e proprio danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”.
Infatti secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell’art. 2059 c.c. di pregiudizio risarcibile, facendo ricadere sull’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, la responsabilità di risarcimento del danno subito, secondo quanto stabilito nell’art. 14, co. 2, del D. Lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 206 del 2005.